Rendicontazione 5 per mille

Il 16 dicembre la prima scadenza per la redazione del rendiconto e la relazione illustrativa per gli enti che hanno ricevuto il contributo nella stessa data dell’anno precedente. Ecco un quadro delle scadenze, le modalità, la possibilità di accantonare e la comunicazione dei dati.

I termini per la rendicontazione del 5 per mille

Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione (da parte dell’Agenzia delle entrate) dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.

Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.

Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta (essi hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto), l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.

Si ricorda che non sono state erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.

Documenti utili per la rendicontazione:


La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2021

Si ricorda infine che gli enti beneficiari del 5 per mille 2021 devono comunicare, entro il 30 settembre 2024 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2021 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020).

Tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati: essi NON sono quindi tenuti a comunicarli nuovamente all’amministrazione erogatrice delle somme.

L’adempimento in parola spetta invece agli enti che non hanno ancora comunicato i dati per il pagamento, così come a quegli enti che avessero in precedenza comunicato tali dati e il cui codice Iban è poi cambiato.

Nonostante il termine scada, come detto, il 30 settembre 2024, il consiglio per gli enti beneficiari che ancora non l’hanno fatto è quello di comunicare al più presto i dati per il pagamento, senza i quali l’amministrazione competente non può evidentemente erogare le somme a cui essi hanno diritto.

Gli enti del Terzo settore già iscritti al Runts possono comunicare tali dati direttamente tramite la piattaforma del registro unico, selezionando il menu “Cinque per mille” ed inserendo il codice Iban nell’apposito campo.